APA HOME - APA - Associazione Provinciale Allevatori Bologna
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06.02.2012 | 03:24 Via Roma 89/2 - Località Viadagola - 40057 - Granarolo dell'Emilia - Bologna - C.F. 80063870374 - Tel. 051.762911 - Fax. 051.762903
L'Associazione
Statuto

Il presente Statuto, approvato dall’assemblea generale straordinaria in data 20/04/2000 come da verbale Dottor Notaio Dionigio Rossi rep. n° 34848 racc. n° 9168, è stato approvato con decreto n° 000325 del 07/08/2000 del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. Il testo dello Statuto adottato inizialmente con atto Dottor Pio Rossi, in data 29/10/1946, è stato successivamente modificato in data 14/05/1974 con atto Dottor Pier Michele Lovato e in data 16/05/1975 con atto Dottor Pier Michele Lovato.

Lo statuto è riportato di seguito integralmente in tutti i suoi articoli.
E' possibile scaricare il PDF dello Statuto cliccando qui.


TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata – Scopi

Art. 1

L’Associazione Provinciale Allevatori (A.P.A.) della Provincia di Bologna avente personalità giuridica, legalmente costituita con atto del notaio Pio Rossi, Rep. 7905 - matrice 1593 del 20 ottobre 1946 riconosciuta con D.P.R. n. 759 del 23-5-58 (Gazzetta Ufficiale n° 188 del 5-8-58) - e con sede in Comune di Granarolo dell’Emilia (Bologna), è regolata dal presente statuto.

Art. 2

La durata dell’Associazione e’ illimitata.

Art. 3

L’Associazione Provinciale Allevatori è socia dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.), della quale accetta lo statuto e fa parte, altresì, dell’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna. Essa opera, tra l’altro, nel quadro delle direttive imposte dall’A.I.A. ed aderisce, accettandone gli statuti, alle singole Organizzazioni nazionali per specie, per razza e per specifici settori, associate all’A.I.A, alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività. L’Associazione svolge la propria attività in tutto il territorio provinciale e può aderire, con l’osservanza delle disposizioni del presente statuto, anche ad altre Organizzazioni ed Associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 4

L’Associazione Provinciale Allevatori ha carattere tecnico economico e non ha fini di lucro. Si propone di attuare iniziative che possano utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento delle caratteristiche del bestiame allevato. Essa si propone altresì di porre in essere ogni attività che possa contribuire ad una più razionale gestione dell’impresa zootecnica ed al miglioramento del risultato economico aziendale della stessa, oltreché ad una più efficiente valorizzazione del bestiame e dei prodotti da questi derivati. L’Associazione potrà svolgere le proprie attività anche a favore o in collaborazione con altre A.P.A. che lo richiedano.

Art. 5

L’Associazione, quale organismo di rappresentanza e di tutela degli allevatori, per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, collaborerà con lo Stato, l’Ente Regione, gli Enti Locali e la Pubblica Amministrazione in genere nonché con gli Enti e le Organizzazioni interessate al settore zootecnico.

Art. 6

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione Provinciale Allevatori, tra l’altro:

  1. promuove ed incoraggia studi e ricerche atte a risolvere particolari problemi tecnici ed economici, costituendo se del caso appositi comitati e commissioni temporanei o permanenti;
  2. adempie ai compiti ed alle funzioni che possono venirle demandati da autorità regionali e provinciali o da enti, nonché, nei limiti dell’eventuale mandato conferitole dall’A.I.A., ai compiti e alle funzioni delegati dagli organi di governo o attribuiti da leggi o regolamenti all’Associazione Italiana Allevatori e alle Organizzazioni nazionali per specie, per razza e per specifici settori di attività di cui all’art. 3;
  3. provvede all’espletamento del lavoro di miglioramento zootecnico mediante i controlli delle attitudini produttive del bestiame e la tenuta dei Libri Genealogici nonché alla determinazione degli indirizzi di politica selettiva in collaborazione con organismi pubblici e privati;
  4. promuove la realizzazione di attrezzature per la raccolta dei prodotti zootecnici, per la loro eventuale trasformazione e per il collocamento dei derivati curando le attività relative in nome e per conto dei soci;
  5. assiste gli associati e provvede, per delega, ed esclusivamente a nome degli stessi, all’acquisto ed al collocamento, sia all’interno che all’esterno, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quant’altro necessario agli allevamenti;
  6. provvede, per delega, ed esclusivamente a nome degli associati, ad ogni adempimento necessario per l’ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche, ivi compresi la riscossione ed il rilascio di quietanze liberatorie;
  7. promuove iniziative atte a migliorare la produzione foraggiera e a razionalizzare l’alimentazione del bestiame;
  8. favorisce la formazione di imprese, società, cooperative, comitati per la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti zootecnici e derivati, per l’approvvigionamento di materie utili all’allevamento e per l’impianto e la gestione di aziende zootecniche;
  9. promuove accordi onde assicurare agli allevatori l’accesso al credito alle migliori condizioni possibili per l’attuazione di iniziative legate alla produzione zootecnica ed alla sua valorizzazione economica;
  10. promuove ed attua, anche d’intesa ed in collaborazione con l’Autorità competente, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffusive del bestiame;
  11. promuove l’attuazione di forme assicurative contro gli infortuni e la mortalità del bestiame nonché del personale al medesimo addetto e dei rischi contro terzi in dipendenza dell’allevamento;
  12. promuove ed attua iniziative rivolte ad elevare il livello professionale e tecnico degli allevatori ed alla formazione di maestranze specializzate;
  13. organizza congressi, convegni, concorsi, mercati ed aste zootecniche;
  14. promuove e gestisce, in armonia con le direttive dei competenti Organi, centri di fecondazione animale ed allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento di specie e razze di particolare pregio;
  15. promuove ed attua tutte le iniziative volte al controllo della conduzione economica aziendale, curando l’aggiornamento tecnico, al fine di migliorarne il risultato sia sul piano della riduzione dei costi che sul piano dell’aggiornamento tecnico;
  16. promuove ed attua ogni altra iniziativa ritenuta utile per il potenziamento del patrimonio zootecnico provinciale;
  17. assume le funzioni ad essa demandate dall’A.I.A., per le varie attività da quest’ultima organizzate nell’interesse della categoria.
  18. in via non principale, e comunque ai soli fini del miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che l'organo amministrativo riterrà necessarie, utili od opportune.

TITOLO II

Dei Soci

Art. 7

Possono essere soci dell’Associazione Provinciale:

  1. gli allevatori singoli o associati, in qualsiasi forma giuridica svolgono l’attività, e senza distinzione di specie, razza di bestiame allevato e specializzazioni produttive;
  2. le Associazioni dei Produttori Zootecnici;
  3. gli Enti e gli Organismi costituiti tra allevatori per specifici settori economici per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per altre specifiche attività;
  4. le Associazioni Provinciali Allevatori di altre provincie;
  5. gli Enti pubblici e privati che intendano contribuire al miglioramento della zootecnia.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto a rassegnare le dimissioni così come previsto al successivo art. 14. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

ISCRIZIONI

Art. 8

Gli allevatori che intendono far parte dell’Associazione devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell’Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto. La domanda deve indicare il nome, cognome, luogo, data di nascita, domicilio del richiedente nonché il numero ed il tipo di capi costituenti l’allevamento, l’ubicazione dello stesso e la sua denominazione. Se il richiedente è ente o persona giuridica dovrà essere indicata la ragione sociale, nonché il legale rappresentante. Gli allevatori associati, non aventi personalità giuridica, dovranno indicare la persona fisica che li rappresenta. Sull’ammissione dei soci è competente il Comitato Direttivo che dovrà adottare delibera motivata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. In assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine la stessa s’intenderà respinta.

QUOTA DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI

Art. 9

Ogni socio e’ tenuto a versare:

  1. una quota di iscrizione una tantum, di importo eguale per tutti i soci indipendentemente dalla sezione di appartenenza , e di cui al successivo art. 15, e dall’entità dell’allevamento;
  2. una quota sociale annua;
  3. contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie;
  4. eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale;

L’ammontare della quota e dei contributi di cui ai precedenti punti è determinato secondo le indicazioni dal Comitato Direttivo ratificate dall’Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 10

Tutti i versamenti fatti a favore dell’Associazione sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. A seguito di scioglimento dell’Associazione od in caso di morte, di recesso, di esclusione del socio non potrà farsi luogo a richieste di rimborso di alcun tipo. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

Art. 11

Ogni socio allevatore, di cui all’art. 7) lett. a), ai fini dell’ammissione deve dimostrare di possedere un patrimonio zootecnico di almeno cinque capi grossi o a questi ragguagliati secondo la seguente tabella equiparativa:

  1. toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto, vitellone 1 capo grosso
  2. torelli, manzette ½ capo grosso
  3. verri e scrofe 1/3 capo grosso
  4. vitelli, puledri 1/4 capo grosso
  5. pecore, montoni 1/5 capo grosso
  6. magroni, suini grassi 1/6 capo grosso
  7. conigli (fattrici) 1/10 capo grosso
  8. avicoli 1/150 capo grosso

Per gli equini e’ richiesto un numero di capi grossi di almeno due. Il Comitato Direttivo ha facoltà di disporre il controllo sul numero del bestiame dichiarato, altri casi particolari saranno esaminati e valutati dal Comitato Direttivo.

DIRITTI SOCIALI – VOTO

Art. 12

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote di cui all’art. 9. Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita esclusivamente ad un altro socio, oppure ad un parente fino al terzo grado, un affine fino al secondo grado o persona alle dipendenze comunque compartecipe dell’impresa agricola. La delega deve risultare da atto scritto anche in calce all’avviso di convocazione e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all’inizio di essa. Ogni socio non può, in assemblea, rappresentare per delega più di un socio.

OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 13

L’adesione all’Associazione comporta per i soci i seguenti obblighi:

  1. l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. l’astensione dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall’Associazione e alle attività esercitate dalla medesima;
  3. il divieto di appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza sui controlli o sulla tenuta dei Libri Genealogici o siano in contrasto con i fini dell’Associazione;
  4. la comunicazione annuale, entro il mese di gennaio di eventuali variazioni della consistenza del bestiame allevato.

Art. 14

La qualità di associato si perde:

  1. per decadenza e cioè la perdita del requisito richiesto per l’ammissione;
  2. per dimissioni, le quali devono essere comunicate tramite lettera raccomandata inviata all’Associazione;
  3. per esclusione, ai sensi del successivo comma quarto.

La decadenza viene deliberata dal Comitato Direttivo Le dimissioni hanno effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicate tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea Ordinaria nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente statuto, trascorsi trenta giorni dalla diffida inviatagli dal Comitato Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno. Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all’Associazione non può richiedere i contributi versati, le quote di iscrizione, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 15

L’Associazione attua la propria specializzazione istituendo apposite sezioni per specie e per razza e per specifici settori di attività economica. L’istituzione e l’abolizione delle sezioni sono deliberate, ogni qualvolta ne viene ravvisata l’opportunità, dal Comitato Direttivo dell’Associazione.

Art. 16

L’ordinamento ed il funzionamento di ciascuna sezione saranno regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell’Associazione. Le sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell’Associazione ed hanno compiti consultivi e promozionali. Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.


TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 17

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea generale dei soci;
  2. il Comitato Direttivo;
  3. la Giunta Esecutiva;
  4. il Presidente;
  5. il Collegio dei Sindaci;
  6. i Probiviri.

Art.18

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Comitato Direttivo può stabilire il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione.

DELL’ASSEMBLEA

Art. 19

L’Assemblea generale è composta da tutti i soci dell’Associazione. L’Assemblea generale dei soci deve essere convocata in via ordinaria una volta l’anno, di norma entro il mese di aprile, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e degli argomenti posti all’ordine del giorno. Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli associati. In questi casi l’assemblea deve essere convocata entro un mese dalla richiesta. La convocazione e’ fatta a mezzo comunicazione postale, fax, e-mail indirizzata ai singoli soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci da inviarsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. La comunicazione deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, che non può essere lo stesso della prima, nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposta di modifiche dello statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

Art. 20

L’Assemblea e’ ordinaria o straordinaria. L’assemblea Ordinaria:

  1. nomina i membri del Comitato Direttivo;
  2. nomina i membri elettivi del Collegio Sindacale e dei Probiviri;
  3. approva le relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale nonché il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo;
  4. determina l’emolumento da corrispondere ai sindaci effettivi;
  5. delibera sulle eventuali adesioni ed accordi con altre Organizzazioni;
  6. approva le linee tecniche ed economiche di politica zootecnica proposte dal Comitato Direttivo;
  7. delibera su ogni altro argomento ricompreso nell’ordine del giorno che non sia espressamente riservato dal presente statuto all’assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria:
  8. delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
  9. delibera sulle eventuali fusioni con altre organizzazioni ed associazioni;
  10. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 21

L’Assemblea ordinaria di prima convocazione e’ regolarmente costituita con la presenza o la rappresentanza di tanti soci che rappresentino la metà più uno di quelli iscritti al libro soci, ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono la maggioranza richiesta, l’assemblea deve riunirsi in seconda convocazione ed in tal caso è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria di prima convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera col medesimo ordine del giorno con la maggioranza degli intervenuti qualunque sia il loro numero. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione e’ regolarmente costituita con la presenza o la rappresentanza di tanti soci che rappresentino la metà più uno di quelli iscritti al libro soci, ed in regola con il pagamento delle quote sociali, e delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione e’ regolarmente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno un decimo degli Associati e, per la validità delle deliberazioni, è richiesto in ogni caso il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Dell’adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti. Quando manchino il Presidente o il Vice Presidente l’assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioranza dei soci presenti. Il Presidente dell’Associazione, o chi ne fa le veci, constatata la validità dell’assemblea, la invita a nominarsi il proprio presidente. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell’Associazione e, in mancanza o impedimento, la persona designata dal Presidente dell’Assemblea. Il sistema di votazione è stabilito dall’assemblea a maggioranza dei presenti. Le votazioni per elezioni delle cariche sociali dovranno farsi comunque con schede a scrutinio segreto.

DEL COMITATO DIRETTIVO

Art. 23

Il Comitato Direttivo e’ costituito da nove a ventuno componenti eletti dall’assemblea generale dei soci da eleggersi esclusivamente fra i soci o mandatari di persone giuridiche socie. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Presidenti delle sezioni di cui al precedente Art. 15 sono invitati permanenti alle riunioni del Comitato Direttivo con funzione consultiva. Il Presidente può inoltre invitare a partecipare alle sedute del Comitato Direttivo, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all’ordine del giorno. Funge da segretario del Comitato Direttivo il Direttore dell’Associazione o, in mancanza o impedimento, un componente designato dal Presidente.

Art. 24

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell’assemblea. Sono in particolare attribuzioni del Comitato Direttivo (in via esemplificativa e non esaustiva):

  1. nominare nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti, i membri della Giunta Esecutiva in un numero non superiore a cinque;
  2. deliberare sull’ammissione dei soci a norma dell’art. 8 e sulla perdita della qualità di associato a norma dell’art. 14;
  3. curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
  4. deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associazione;
  5. deliberare sull’istituzione e sull’abolizione delle sezioni;
  6. nominare il direttore;
  7. determinare l’organico del personale;
  8. assumere e licenziare il personale, determinandone la qualifica e il relativo trattamento economico, nonché le eventuali variazioni di qualifica;
  9. determinare la misura dei contributi di cui ai punti a) e c) dell’art. 9;
  10. amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
  11. predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, di spesa da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  12. deliberare sullo stare in giudizio;
  13. nominare commissioni di studio di particolari problemi; proporre all’assemblea le linee tecnico-economiche di politica zootecnica dell’Associazione;
  14. determinare nell’ambito dei propri poteri, le attribuzioni della Giunta Esecutiva;
  15. deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all’Assemblea.

Art. 25

Il Comitato Direttivo e’ convocato almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell’Associazione o anche in altra località; e’ convocato altresì quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci effettivi. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza di almeno la meta’ più uno dei suoi componenti. La convocazione del Comitato Direttivo dovrà essere effettuata a mezzo comunicazione postale da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, anche con telegramma, fax o e-mail da inviare con almeno due giorni di anticipo. Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti. Le funzioni di membro del comitato direttivo non sono delegabili. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto ed in caso di parità prevarrà la deliberazione approvata dal Presidente del Comitato. I membri del Comitato Direttivo che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato stesso, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato medesimo e scelti - in ordine di graduatoria - tra i non eletti nell’assemblea che ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali. La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del termine triennale ed in tal caso il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Comitato Direttivo. Se, per dimissioni o altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo, l'intero Comitato si intende decaduto e dovrà convocarsi d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti i membri. Delle adunanze del Comitato Direttivo e’ redatto il relativo verbale da trascriversi su apposito registro, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 26

La Giunta Esecutiva esercita le funzioni ad essa eventualmente delegate dal Comitato Direttivo nell’ambito dei propri poteri, che determina altresì la durata ed il contenuto della delega. Essa è composta da tre a cinque membri del Comitato Direttivo e ne fanno parte di diritto il Presidente e i Vice Presidenti dell’Associazione. Il Presidente presiede di diritto le riunioni della Giunta Esecutiva, in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti. La Giunta e’ convocata ogni qualvolta il Presidente o un Vice Presidente lo reputi opportuno presso la sede dell’Associazione o anche in altra località. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ciascuno dei quali ha diritto a un voto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, nel caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle adunanze e’ redatto su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente, assume le funzioni di segretario il Direttore dell’Associazione e, in mancanza o impedimento, altra persona designata dal Presidente della Giunta.

DEL PRESIDENTE

Art. 27

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento i poteri di firma e di rappresentanza sono attribuiti al Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, al Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle direttive dell’Assemblea generale dei soci, del Comitato Direttivo.

DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge. I membri effettivi del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall’assemblea, a norma dell’art. 20. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà designato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna; un altro membro sarà designato dall’Associazione Italiana Allevatori; il terzo componente effettivo ed i due supplenti saranno eletti dall’Assemblea generale dei soci anche tra persone estranee all’Associazione. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci, o fra questi e l’Associazione, nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, e’ devoluta all’esame di un Collegio di probiviri, il quale pronuncia le sue decisioni secondo equità. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione. Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno designato dall’Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall’assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Le funzioni di Presidente del collegio sono assunte dal componente più anziano per età tra quelli designati.


TITOLO IV

DEL DIRETTORE

Art. 30

Il Direttore e’ responsabile della funzionalità tecnica della Associazione e ne risponde al Comitato Direttivo verso il quale e’ responsabile della propria attività. Egli provvede, inoltre, all’organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli uffici staccati ed e’ responsabile del loro buon funzionamento. Propone al Comitato Direttivo le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.


TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI ESERCIZIO ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31

Il Patrimonio dell’Associazione e’ costituito:

  1. dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 9 comma a);
  2. da beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Associazione.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l’inventario.

Art. 32

Il fondo di esercizio e’ costituito:

  1. dalle quote sociali annuali;
  2. da eventuali contributi straordinari;
  3. da eventuali contributi autorizzati e concessi dall’Ente Regione, da Ministeri ed altri Enti pubblici e privati;
  4. da contributi integrativi per iniziative istituzionali a favore dei soci svolte dall’A.P.A., anche in dipendenza di disposizioni statali e regionali.
  5. dagli interessi del patrimonio.

Art. 33

L’esercizio sociale ha la durata di un anno ed esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea generale ordinaria dei soci insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. I suddetti documenti debbono essere depositati presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Per la natura e le finalità dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi. Il Comitato Direttivo, inoltre, provvede ogni anno a sottoporre all’assemblea il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.


TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 34

In caso di omissione nell’espletamento delle proprie mansioni da parte del Comitato Direttivo, i soci che rappresentano un decimo degli Associati possono denunciare il fatto all’Associazione Italiana Allevatori la quale, se del caso, potrà revocare i membri del Comitato e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario determinandone altresì i poteri e la durata in carica per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile con nuova delibera. Prima della scadenza del suo incarico il Commissario Straordinario convoca e presiede l’Assemblea per gli adempimenti del caso. Durante il periodo commissariale permangono gli altri organi statutari dell’Associazione. Si rendono operanti, in quanto applicabili, le previsioni di cui al disposto degli art. 2408 e 2409 c.c.

SCIOGLIMENTO

Art. 35

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà destinato ad iniziative zootecniche ovvero ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36

In caso di controversie e’ competente il Foro di Bologna.

Art. 37

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile .

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38

I limiti richiesti dall’art. 11 per l’ammissione a socio non si applicano nei confronti degli allevatori che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci dell’Associazione.

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